Patrocinio a spese dello Stato
A beneficio degli utenti del sito, si riportano, nella loro versione integrale, le linee guida predisposte dall’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio in tema di patrocinio a spese dello Stato.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE, CIVILE, AMMINISTRATIVO, CONTABILE E TRIBUTARIO
(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A)
LINEE GUIDA PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN AMBITO CIVILE
Prospetto informativo a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio
Il nostro ordinamento riconosce al cittadino non abbiente il diritto ad essere difeso a spese delle stato nel processo civile, penale, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, secondo le disposizioni di cui al DPR 30 maggio 2002 (Testo Unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia), quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
SOGGETTI A CUI E’ RISERVATO
Ha diritto di chiedere l’ammissione al patrocinio a spese delle Stato:
– il cittadino italiano;
– lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale (con permesso di soggiorno in corso di validità) al momento in cui è sorto il rapporto controverso o si è verificato il fatto oggetto del giudizio da instaurare;
– l’apolide;
– gli enti e le associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica.
L’ammissione è esclusa nelle cause per la cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
La domanda di patrocinio a spese dello Stato non può essere presentata per attività stragiudiziale e per attività per cui non necessita l’assistenza del difensore.
CONDIZIONI SOGGETTIVE RICHIESTE
Può essere ammesso al patrocinio soltanto chi è titolare di un reddito annuo (reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione) inferiore ad € 11.528,41.
In particolare devono essere dichiarati i seguenti redditi:
– redditi esenti Irpef (ad es. la pensione di guerra e l’indennità di mobilità),
– redditi tassati alla fonte (ad es. gli interessi sui conti correnti bancari o postali),
– redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. gli interessi sui titoli di stato),
– redditi che di fatto non hanno subito alcuna imposizione (ad es. i redditi da attività illecite e da lavoro
sommerso),
– le rendite, le indennità, gli assegni di invalidità di lavoro;
– gli assegni di mantenimento per il coniuge stabilito in sede di separazione e gli assegni divorzili a favore del
coniuge, mentre non vanno computati gli assegni per il mantenimento dei figli e l’assegno di divorzio versato
una tantum;
– le vincite per lotterie,
– gli interessi di BOT, CCT, conti correnti e libretti, fondi di investimento, ecc.
In caso di stato di disoccupazione, deve essere indicata la data di inizio e che detta condizione sussiste al momento della presentazione domanda.
Nel caso in cui l’interessato conviva stabilmente con altre persone, il reddito ai fini del calcolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo famigliare risultante dalla stato di famiglia, compreso il richiedente. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi esenti da IRPEF, o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva.
Nel caso di vertenze relative a diritti della personalità o di processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, si considera il reddito del solo interessato.
Non si terrà conto del reddito del coniuge nel caso di separazione e/o divorzio, oltre che nei procedimenti inerenti i figli.
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
L’istanza deve essere depositata o inviata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Giudice competente a conoscere del merito o del luogo ove pende il procedimento dall’interessato o dal difensore
La domanda può essere presentata in ogni stato e grado del procedimento.
La domanda si presenta:
– tramite deposito presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati da parte del difensore o personalmente dall’interessato;
– a mezzo raccomandata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, se la sottoscrizione è già autenticata o allegando copia del documento di identità (art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445).
L’istanza deve essere sottoscritta dall’interessato e la sottoscrizione deve essere autenticata dal difensore o con le modalità previste dall’art. 38, comma 3 DPR 28.12.2000 n. 445.
AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE
L’istanza può essere autenticata nei seguenti modi:
– dall’avvocato designato dall’interessato, quando questi lo abbia preventivamente scelto (tra quelli iscritti negli Elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i Consigli degli Ordini degli Avvocati), e lo abbia già contattato. In tal caso, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, si intende espressamente esclusa dall’autentica apposta da parte dell’avvocato in calce all’istanza;
– con la consegna al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
REQUISITI DELL’ISTANZA
L’istanza deve essere redatta tramite l’apposita modulistica predisposta dal Consiglio dell’Ordine Avvocati di Busto Arsizio (è escluso l’utilizzo di altra modulistica), e deve contenere:
– la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
– le generalità dell’interessato e dei componenti del suo nucleo familiare anagrafico, con relativi codici fiscali;
– le generalità e la residenza della controparte;
– le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa da far valere
– l’indicazione delle prove (documenti, testimoni ecc.) che si intendono far valere;
– la dichiarazione sostitutiva di certificazione, contenente gli avvertimenti di legge circa le dichiarazioni mendaci da parte dell’interessato, ai sensi (art. 46- comma I°, lett. O) DPR 445/2000, attestante le condizioni di reddito proprio e del nucleo familiare necessarie per fruire del beneficio.
L’autocertificazione non deve essere autenticata dal difensore. Il reddito autocertificato deve fare riferimento all’ultimo documento fiscale presentato all’Agenzia delle Entrate. Si precisa che, ai fini delle determinazione del reddito, non è consentita l’allegazione della dichiarazione ISEE. Le persone in stato di disoccupazione dovranno allegare idonea documentazione comprovante lo stato di disoccupazione con indicazione della data di inizio;
– l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;
– per i redditi del cittadino extra-comunitario prodotti all’estero è richiesta una certificazione dell’Autorità Consolare che attesti la veridicità di quanto dichiarato nell’istanza.
NOMINA DEL DIFENSORE
L’istanza deve contenere l’indicazione del difensore.
Può essere nominato un solo difensore, scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’Ordine del distretto di Corte d’Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo. Nessun compenso né rimborso sarà dovuto a detto avvocato dall’interessato ammesso al beneficio.
Il difensore non può chiedere o percepire compensi o rimborsi a qualunque titolo dall’interessato. La violazione costituisce grave illecito disciplinare.
Nel caso in cui il difensore nominato dall’interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di Corte d’Appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta.
Il difensore nominato è tenuto a prestare la propria attività professionale nell’ambito dell’incarico ricevuto. Allo stesso non può essere chiesta ulteriore attività, estranea a quella attinente al procedimento per il quale è stata concessa l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (per la quale, se del caso, dovrà essere presentata una nuova e distinta istanza).
Il soggetto ammesso al beneficio che abbia revocato il difensore nominato può fare richiesta di nomina di altro difensore. Qualora sia l’avvocato nominato dall’Ordine a rinunciare al mandato, il soggetto ammesso al gratuito patrocinio può richiedere la nomina di altro legale di sua fiducia purché iscritto nell’elenco dei difensori abilitati.
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’ISTANZA
All’istanza devono essere allegati:
– copia del documento valido d’identità e del codice fiscale dell’istante
– copia del codice fiscale dei componenti del nucleo familiare
– in caso di costituzione in giudizio, copia dell’atto ricevuto
– copia documentazione che si intende allegare all’atto per cui si chiede l’ammissione
– in caso di divorzi e di provvedimenti di modifica della separazione, copia della separazione
– in caso di separazione, certificato di matrimonio
– in caso di redditi prodotti all’estero da cittadini extracomunitari, certificato consolare.
L’istante, se il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati lo richiede, è tenuto, a pena d’inammissibilità della domanda, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato (es. certificato stato di famiglia, fotocopia del permesso di soggiorno, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e dei familiari conviventi ecc.), entro due mesi dalla richiesta.
DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
Il Consiglio dell’Ordine si pronuncia sull’istanza entro i dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta a mezzo posta, oppure a quello in cui è avvenuto il deposito dei chiarimenti e/o della documentazione eventualmente richiesta.
Il Consiglio, verificato se ricorrono le condizioni di ammissibilità e la sussistenza dei requisiti (condizioni di reddito e non manifesta infondatezza), può:
1) ammettere l’istante al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria.
2) respingere o dichiarare inammissibile l’istanza.
Qualora l’istanza risulti incompleta il Consiglio richiede l’integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nella domanda, assegnando termine per l’integrazione non superiore a due mesi dalla richiesta.
La decisione sull’istanza è assunta con delibera del Consiglio dell’Ordine, previo esame dell’istanza da parte dei Consiglieri componenti la Commissione del gratuito patrocinio.
Copia dell’atto con cui il Consiglio accoglie o respinge l’istanza è trasmessa all’interessato e, in caso di giudizio già pendente, al Magistrato.
Inoltre, in caso di ammissione, copia del predetto atto è pure trasmessa all’Ufficio Finanziario competente per la verifica della correttezza dell’autocertificazione sui redditi presentata dall’interessato.
1) AMMISSIONE AL PATROCINIO
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato vale per tutti gli atti che si riferiscono alla causa o al procedimento per cui è ottenuta, per ogni stato e grado del giudizio e per tutte le procedure, derivate o accidentali, comunque connesse. Tuttavia, l’ammissione non vale per proporre impugnazione, se la parte è rimasta soccombente nel giudizio per cui è stata inizialmente ottenuta l’ammissione, salvo che per l’azione di risarcimento del danno nel processo penale. La parte ammessa al gratuito patrocino può nominare un consulente tecnico di parte.
L’ammissione al patrocinio a spese dello stato comporta il diritto di partecipare al giudizio gratuitamente, in quanto le spese sono pagate dallo Stato.
Nessuna somma deve essere corrisposta all’avvocato o al consulente tecnico da parte della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
2) RIGETTO DELL’ISTANZA
Se il Consiglio respinge o dichiara inammissibile l’istanza, l’interessato può riproporre l’istanza al Giudice competente per il giudizio, che deciderà sulla stessa con decreto.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AMMISSIONE
La parte ammessa al patrocinio a spese dello stato deve comunicare, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell’istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non si sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 79 lett.d DPR 115/2002)
Se in seguito a tale comunicazione le variazioni di reddito risultano tali da escludere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di ammissione può essere revocato dal Magistrato competente. La revoca conseguente alla modificazioni delle condizioni reddituali ha effetto dal momento dell’accertamento della suddetta modificazione, indicato nel provvedimento del magistrato.
VERIFICHE UFFICI FINANZIARI
A seguito del ricevimento di copia dell’atto con cui il richiedente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il competente Ufficio Finanziario avvia i controlli sull’esattezza dell’ammontare dei redditi dell’istante e dei conviventi attestati dall’interessato e sulla compatibilità dei dati esposti con le risultanze dell’anagrafe tributaria, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza.
Nel caso in cui le dichiarazioni rese risultassero non veritiere, l’ufficio finanziario chiede la revoca dell’ammissione e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica.
SANZIONI PER FALSE DICHIARAZIONI
Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio, formula l’istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. Sono applicate le medesime sanzioni a chi, al fine di mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di effettuare le comunicazioni relative alle variazioni rilevanti dei limiti di reddito per le quali è stato assunto l’impegno di cui alla presente istanza.
REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE
Il provvedimento di ammissione è provvisorio e revocabile dal Giudice, sia in caso di modifica delle condizioni reddituali, sia ove risulti l’insussistenza dei requisiti per l’ammissibilità o se l’interessato abbia agito o resistito nel giudizio con mala fede o colpa grave.
In caso di modifica o revoca del provvedimento da parte del Giudice, lo Stato ha diritto di recuperare le somme pagate.
NORME DI RIFERIMENTO
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – Parte III
Titolo I, artt. 74 – 89
Titolo IV, artt. 119 – 136